Carte tachigrafiche di nuova generazione: come non incorrere in sanzioni
Con la circolare n.300 del 10 luglio 2019 il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale, del Ministero dell’Interno ha affrontato il tema dei ritardi nella consegna del rilascio delle carte tachigrafiche di nuova generazione ai conducenti che, in concomitanza con l’introduzione sul mercato, dallo scorso 15 giugno, del tachigrafo intelligente ne avevano fatto richiesta per i casi di smarrimento, sottrazione, deterioramento o perché scadute.
Più nello specifico, la Polizia Stradale ha reso noto che, a causa di ritardi dovuti a problemi di natura tecnica per la fabbricazione e il rilascio delle nuove carte tachigrafiche per i casi di cui sopra, “al conducente che abbia effettuato registrazioni manuali, come previsto dall’Art.35 del Regolamento 165/2014, ed esibisca la ricevuta dell’istanza di sostituzione, a prescindere dal momento in cui sia stata presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione”.
Quindi, qualora il conducente abbia con sé copia dell’istanza di sostituzione della carta tachigrafica e compili correttamente il tracciato delle attività giornaliere svolte (guida, interruzione, disponibilità, riposo) presente sul retro dello “scontrino” stampato dal tachigrafo, non potrà essere sanzionato dalle autorità di controllo.
Ovviamente, i conducenti potranno usufruire di tale modalità di registrazione delle proprie attività fin quando non verrà rilasciata loro la nuova carta tachigrafica che dovrebbe avvenire, in ogni caso, in tempi brevi.
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