Avvisi per le imprese
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27.05.2024 | Effetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 Reg, Ric, 03532/2024 sulla gestione del registro dei titolari effettivi
Effetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 Reg, Ric, 03532/2024 sulla gestione del registro dei titolari effettivi.
Premesso che:
- Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza del 17 maggio 2024 ha accolto l’istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie ed ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile scorso per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi” nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2022 n. 55 e dai successivi decreti attuativi.
- A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, sopra richiamata, e fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell’udienza fissata per il 19 settembre 2024, è previsto che mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite, sono sospesi:
1) l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
2) i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
3) l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
4) la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o
portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).Si raccomanda pertanto a tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo ad adempiere con sollecitudine all’obbligo di cui sopra.
La camera di commercio fornirà tempestivamente le ulteriori comunicazioni che dovessero essere emanate dai Ministeri competenti sulla gestione del registro nelle more degli esiti del giudizio. -
28.10.2022 | Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l.
Il Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 26 luglio 2022 numero 155, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022, ha adottato il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro.
Il decreto dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.
I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati al citato decreto, il quale dispone inoltre che ciascuna Camera di commercio pubblichi sul proprio sito istituzionale i modelli stessi:
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23.03.22 | Sanzioni alle imprese per mancata comunicazione indirizzo PEC
Si rammenta che entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese avrebbero dovuto comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC) (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).
La mancata comunicazione comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa:
- per le imprese individuali ai sensi degli art. 2194 del c.c e degli art. 5, c.2 D.L 179/12 conv. Da
L. 221/12, art. 37 D.L 76/20 conv da L. 120/2020; - per le società ai sensi dell'art. 2630 del c.c , art.16, c.6 D.L 185/08 conv da L. 2/09, oltre che
dall'art. 37 D.L 76/20 conv da L. 120/2020;
Contestualmente all’irrogazione della sanzione verrà attribuito all'impresa un domicilio digitale per la sola ricezione della posta, fino alla dotazione di un indirizzo pec da parte dell'impresa interessata.
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Si consiglia alle imprese di:- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC” disponibile online cliccando qui
- In alternativa è sempre possibile utilizzare ComUnica – Starweb da parte del titolare o da parte di un soggetto da questo delegato
Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:
- consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore (si accede con SPID o CNS);
- ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e selezionare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.
L’Ufficio del Registro delle Imprese è a disposizione per ogni chiarimento in merito
- per le imprese individuali ai sensi degli art. 2194 del c.c e degli art. 5, c.2 D.L 179/12 conv. Da