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Avvisi per le imprese

  • Abolizione del modello "procura speciale” - modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche dal 1° gennaio 2027

    Modalità di sottoscrizione delle istanze telematiche e abolizione del modello "procura speciale"

    In attuazione dell’art. 31 della Legg 340/2000 e s.m.i., tenendo conto del necessario processo di eliminazione del modulo cartaceo della “procura speciale” utilizzato per la trasmissione delle pratiche telematiche indirizzate al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), già avviato a livello nazionale dalla maggioranza delle altre Camere di Commercio, la Camera di Commercio di Nuoro informa che

    dal 1° GENNAIO 2027

    NON sarà più consentito alle SOCIETA’, alle IMPRESE INDIVIDUALI, alle restanti forme giuridiche iscritte nel Registro delle Imprese e agli altri Soggetti collettivi REA, il deposito di istanze e denunce telematiche destinate al Registro delle Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) con il modello cartaceo della “procura speciale” accompagnato dalla copia del documento d’identità personale del sottoscrittore e con annotato il codice univoco di identificazione della singola pratica telematica.

    Pertanto dall’01/01/2027 il soggetto obbligato o legittimato alla presentazione della domanda o denuncia o dell’atto da pubblicare (es. titolare di impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) dovrà presentare la modulistica ministeriale sottoscritta esclusivamente mediante l’utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale.

    Resta inteso che gli intermediari e i soggetti terzi (Associazioni di categoria, agenzie per il disbrigo di pratiche amministrative, professionisti in genere, ecc.) continueranno a svolgere le importanti attività di predisposizione e inoltro delle domande e delle denunce telematiche, che dovranno però recare la doppia sottoscrizione digitale, ossia quella dell’intermediario nel modello di Comunicazione Unica, in aggiunta a quella del soggetto obbligato/legittimato, quale unico soggetto titolato a qualificarsi come “soggetto dichiarante”.

    Si raccomanda ai soggetti interessati la necessità di acquisire per tempo il dispositivo di firma digitale e, per chi ne fosse già in possesso, di verificarne il corretto funzionamento e la scadenza.

    Dal punto di vista normativo, la dismissione del modello di procura cartacea consentirà la completa attuazione dell’art. 31 della Legg 340/2000 e s.m.i., che richiede la firma digitale del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione delle domande al Registro delle Imprese ed al R.E.A., rispondendo all’esigenza primaria di assicurare una sempre maggiore certezza sull’identità del soggetto tenuto all’adempimento e, al contempo, alle necessità di sempre maggiore semplificazione e diffusione degli strumenti di sottoscrizione digitale.

    Conseguentemente, a seguito dell’eliminazione del Modulo “Procura Speciale” dal 1° gennaio 2027, la modalità di sottoscrizione delle istanze da inviare al Registro Imprese e REA, viene regolamentata come di seguito precisato.

    Il modello di Comunicazione Unica e la distinta Registro Imprese devono riportare come soggetto intestatario dichiarante esclusivamente uno dei soggetti sotto indicati, che sottoscrive con la propria firma digitale.

    A) Soggetti obbligati/legittimati all'intestazione e sottoscrizione con firma digitale della distinta e relativa modulistica del Registro Imprese

    • Amministratori/liquidatori/sindaci/titolare di impresa individuale

    • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  (con la dichiarazione prevista dalle norme da inserire in calce alla distinta)

    • Notai 

    B) Intermediario (ovvero colui che cura materialmente la sola trasmissione della pratica)
    Le domande/denunce di iscrizione al Registro delle imprese o al REA potranno essere “inviate” anche da intermediari (ad es. Associazioni di categoria, Agenzie di pratiche amministrative, Professionisti del settore in genere). L’intermediario continuerà quindi a svolgere un ruolo importante nelle interlocuzioni con l’Ufficio per le domande/denunce presentate, ma non potrà più qualificarsi come “soggetto dichiarante”.

    Casi di esonero della sottoscrizione digitale da parte dei soggetti obbligati.

    Trattandosi dell'ultimo adempimento delle imprese, in deroga all’obbligo di sottoscrizione digitale delle domande da parte di coloro che per legge ne sono obbligati alla presentazione, sono previste le seguenti ipotesi di esonero:

    1. Scioglimento di diritto della società di persone con contestuale richiesta di cancellazione

    Le pratiche di scioglimento di diritto della società di persone con contestuale richiesta di cancellazione vengono accettate anche con il modello cartaceo “Procura speciale” rilasciata al “Soggetto incaricato”, che allega le dichiarazioni di scioglimento delle società di persone per causa operante di diritto sottoscritte in modo autografo dai soci con allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.

    1. Cancellazione delle società di capitali e delle società di persone

    Le pratiche di cancellazione vengono accettate anche con il modello cartaceo “Procura speciale” rilasciata al “Soggetto incaricato”, che allega la dichiarazione dovuta sottoscritta in modo autografo dal liquidatore con allegata copia del documento di identità.

    1. Deposito bilancio finale di liquidazione con contestuale cancellazione e dichiarazione di approvazione espressa dello stesso

    Le pratiche relative al deposito del bilancio finale di liquidazione con contestuale cancellazione, vengono accettate anche con il modello cartaceo “Procura speciale” rilasciata al “Soggetto incaricato”, che allega la dichiarazione dovuta sottoscritta in modo autografo dal liquidatore con allegata copia del documento di identità.

    1. Trasferimento quote di S.r.l. per causa di morte

    La pratica di trasferimento quote di s.r.l. inviata da parte degli eredi, viene accettata anche con il modello cartaceo “Procura speciale” rilasciata al “Soggetto incaricato”, che allega la dichiarazione dovuta sottoscritta in modo autografo dagli eredi con allegata copia del documento di identità.

    1. Cancellazione di imprese individuali e di Soggetto iscritto nel R.E.A.

    Le pratiche di cancellazione di imprese individuali e soggetti iscritti al R.E.A. vengono accettate anche con il modello cartaceo “Procura speciale” rilasciata al “Soggetto incaricato”, che allega la dichiarazione sottoscritta in modo autografo dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante del Soggetto iscritto nel R.E.A., con allegata copia del documento di identità dell’interessato.

     

  • 24/09/2026 | Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio delle imprese individuali per decesso del titolare

    Secondo quanto previsto dall’art. 2 del DPR n. 247/2004 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese” l’ufficio Registro delle Imprese ha avviato la procedura di “CANCELLAZIONE DELLE IMPRESE INDIVIDUALI PER DECESSO DEL TITOLARE”.

    L’avvio del procedimento è stato pubblicato all’Albo Camerale OnLine in data 24/09/2026 ed è disciplinato dall’art. 37 del DL 76/2020 e secondo il Regolamento camerale. In questa pagina sono pubblicati l’elenco delle imprese individuali nei confronti delle quali è stato avviato il procedimento e la comunicazione agli eredi di imprese artigiane per le quali gli stessi possono avvalersi della continuazione dell’attività di impresa come previsto dall’art. 5 della legge 443/1985.

    Decorso il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione l’ufficio provvederà a trasmettere alla società Infocamere Scpa l’elenco delle posizioni affinchè sia annotata nella visura l’informazione dell’avvio
    del procedimento.

    E’ possibile consultare gli elenchi delle posizioni coinvolte nel procedimento di avvio e della comunicazione agli eredi di posizioni artigiane cliccando su:

    • Determina del Conservatore
    • Elenco imprese individuali 
    • Comunicazione agli eredi 
  • 04/11/2025| Attribuzione d’ufficio del domicilio digitale art. 37 D.L. 76/2020

    04/11/2025| Avvio del procedimento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società

    Il domicilio digitale (casella PEC) delle imprese deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall’art. 16 c. 6 del D.L. n. 185/2008 e dall’art. 5 del DL 179/2012.

    Inoltre, l’indirizzo pec iscritto deve rimanere valido ed attivo nel tempo.

    Tutte le imprese già iscritte, che non abbiano ancora comunicato un valido domicilio digitale, dovranno provvedere alla regolarizzazione tramite apposita comunicazione al Registro delle Imprese.

    In questa pagina sono pubblicati gli elenchi delle imprese individuali e società prive di un valido domicilio digitale, nei confronti delle quali è avviato un procedimento d’ufficio di cancellazione del domicilio digitale non valido e successiva attribuzione d’ufficio di un domicilio digitale.

    L’avvio del procedimento è pubblicato all’Albo Camerale OnLine e il procedimento è disciplinato dall’art. 37 del DL 76/2020 e dal relativo Regolamento camerale.

    Le imprese possono regolarizzare la propria posizione entro il 19/12/2025 comunicando il proprio domicilio digitale valido e attivo al Registro delle Imprese seguendo le modalità semplificate indicate nel seguente link: https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec.

    E’ possibile in alternativa rivolgersi ad un professionista incaricato.

    Si ricorda che, decorso il termine sopra indicato, alle imprese non in regola verrà attribuito un domicilio digitale d’ufficio e sarà irrogata una sanzione amministrativa.

    Il domicilio digitale assegnato d’ufficio dalle Camere di commercio:

    • Sarà così formato: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it;
    • Sarà attivo solo in ricezione e sarà automaticamente inserito e consultabile negli elenchi INI-PEC.
    • Tutti potranno notificare atti all’impresa (es. Agenzia delle Entrate e altre PA, atti giudiziari, avvisi, notifiche ecc.). Tali comunicazioni sono parificate a quelle inviate a mezzo raccomandata A/R e si intendono notificate non appena rese disponibili presso il domicilio digitale, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del destinatario;
    • Sarà accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell'imprenditore attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it;
    • Sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

    La sanzione amministrativa, in misura ridotta, per le società sarà di 412,00 euro e per le imprese individuali di 60,00 euro, più spese di procedimento.

    E’ possibile consultare gli elenchi delle posizioni coinvolte nel procedimento d’ufficio cliccando sulla forma giuridica di interesse:

    • Elenco imprese individuali
    • Avviso imprese individuali
    • Elenco società
    • Avviso Società
  • 19.11.2024 | Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle societa’ e la loro iscrizione nel Registro delle Imprese

    La Camera di Commercio di Nuoro ha adottato il Regolamento per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle societa’ e la loro iscrizione nel Registro delle Imprese.

    L'utenza è invitata a prendere visione del Regolmento, in applicazione del quale l’Ufficio del Registro delle Imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis del D.L. n. 185/2008 e art. 5 comma 2 del D.L. n.179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso.

  • 27.05.2024 | Effetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 Reg, Ric, 03532/2024 sulla gestione del registro dei titolari effettivi

    Effetti dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024 Reg, Ric, 03532/2024 sulla gestione del registro dei titolari effettivi.

    Premesso che:
    - Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con ordinanza del 17 maggio 2024 ha accolto l’istanza cautelare proposta da alcune società fiduciarie ed ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio del 9 aprile scorso per effetto della quale era stata dichiarata la piena operatività della sezione dei “titolari effettivi” nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale dell’11 marzo 2022 n. 55 e dai successivi decreti attuativi.

    - A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, sopra richiamata, e fino alle decisioni di merito che saranno assunte nel corso dell’udienza fissata per il 19 settembre 2024, è previsto che mentre la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva continuano ad essere consentite, sono sospesi:
    1) l’azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
    2) i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del decreto 11 marzo 2022 n. 55);
    3) l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 6 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55);
    4) la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o
    portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del Decreto 11 marzo 2022 n. 55).

    Si raccomanda pertanto a tutti i soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo ad adempiere con sollecitudine all’obbligo di cui sopra.

    La camera di commercio fornirà tempestivamente le ulteriori comunicazioni che dovessero essere emanate dai Ministeri competenti sulla gestione del registro nelle more degli esiti del giudizio.

  • 28.10.2022 | Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l.

    Il Ministro dello Sviluppo Economico con proprio decreto del 26 luglio 2022 numero 155, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 21 ottobre 2022, ha adottato il Regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi di s.r.l. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro.

    Il decreto dispone che gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimento in denaro “possono essere ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche utilizzando modelli conformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico”.

    I modelli standard degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata sono allegati al citato decreto, il quale dispone inoltre che ciascuna Camera di commercio pubblichi sul proprio sito istituzionale i modelli stessi:

    • Atti costitutivi SRLS in inglese
    • Atti costitutivi SRL in inglese

     

  • 23.03.22 | Sanzioni alle imprese per mancata comunicazione indirizzo PEC

    Si rammenta che entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese avrebbero dovuto comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (PEC) (art. 37 del D.L. 76/2020 Decreto Semplificazioni).

    La mancata comunicazione comporterà l’irrogazione di una sanzione amministrativa:

    • per le imprese individuali ai sensi degli art. 2194 del c.c e degli art. 5, c.2 D.L 179/12 conv. Da
      L. 221/12, art. 37 D.L 76/20 conv da L. 120/2020;
    • per le società ai sensi dell'art. 2630 del c.c , art.16, c.6 D.L 185/08 conv da L. 2/09, oltre che
      dall'art. 37 D.L 76/20 conv da L. 120/2020;

    Contestualmente all’irrogazione della sanzione verrà attribuito all'impresa un domicilio digitale per la sola ricezione della posta, fino alla dotazione di un indirizzo pec da parte dell'impresa interessata.
    Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.


    Si consiglia alle imprese di:

    1.  verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
    2. controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
    3. in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita “Pratica Semplice – iscrizione PEC” disponibile online cliccando qui
    4. In alternativa è sempre possibile utilizzare ComUnica – Starweb da parte del titolare o da parte di un soggetto da questo delegato

    Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese:

    • consultare una visura aggiornata dell’impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell’imprenditore (si accede con SPID o CNS);
    • ricercare l’impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e selezionare “non sono un robot” in corrispondenza del campo PEC.

    L’Ufficio del Registro delle Imprese è a disposizione per ogni chiarimento in merito

Per informazioni rivolgersi a:

Registro delle Imprese e Albo Imprese Artigiane

Indirizzo
Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
Orari
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; lunedì e martedì anche dalle 15:30 alle 17:00
Telefono
0784 242501 - 0784 242502 - 0784 242509 - 0784 242510 - 0784 242554 - 0784 242505 - 0784 242518
Email
registroimprese@nu.camcom.it
PEC
registroimprese@nu.legalmail.camcom.it
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