DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO IMPRESE – Emanate le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica – Novità dal 2014 – Obbligatorio Codice Fiscale dei soggetti esteri non residenti
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014 , ha aggiornato le precedenti istruzioni che sono state emanate con la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012, a proposito dell’ utilizzo della nuova modulistica relativa al Registro delle imprese e al REA , approvata con il decreto direttoriale 18 ottobre 2013 .
Si ricorda che dal 2014 sono state introdotte modifiche e novità che riguardano anche l’utilizzo del modulo B , per il deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali.
Le novità principali riguardano:
- i soggetti utilizzatori ;
- il deposito del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio non è più possibile mediante un’unica pratica; per esigenze informatiche, il deposito dei due bilanci dovrà avvenire con due distinti moduli B;
- il deposito per l’Albo Cooperative (non va più compilato il modulo C17);
- il deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete va effettuato solo dall'impresa di riferimento (anche se trattasi di impresa individuale), presso l'Ufficio del Registro imprese ove questa ha la sede;
- il deposito del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni è consentito anche per i soggetti iscritti unicamente al REA.
Si ricorda anche che, con la nuova modulistica, è stato introdotto l'obbligo di indicare il codice fiscale per tutte le persone fisiche che si iscrivono con una carica o qualifica nel Registro imprese o nel REA, compresi i soggetti con cittadinanza straniera anche se residenti o domiciliati all'estero.
Pertanto, dal 1° aprile 2014 non possono più essere iscritte nel Registro delle imprese o nel REA persone fisiche senza codice fiscale.
Per informazioni rivolgersi a:
Registro delle Imprese e Albo Imprese Artigiane
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