INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - Pubblicato il decreto che reca misure per la crescita
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale m. 220 del 22 settembre 2015, il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”.
Il Decreto, attuativo della legge delega fiscale, introduce significative modifiche alle attuali disposizioni di fiscalità nazionale ed internazionale, alcune delle quali sono già in vigore dal 2015 e ridisegna gran parte della fiscalità internazionale e nazionale.
Introdotto l’art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale) al D.P.R. n. 600/1973, le cui disposizioni si applicheranno solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (art.1).
Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda (art . 2).
Numerose le modifiche apportate al D.P.R. n. 917/1986 in materia di: dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (art. 3); di interessi passivi (art. 4); di costi black list e di valore normale (art. 5); di consolidato nazionale (art. 6); di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (art. 7); di disciplina delle controllate e delle collegate estere (art. 8); di spese di rappresentanza (art. 9); di liste dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list (art. 10); di sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero (art. 11); di trasferimento della residenza nel territorio dello Stato (art. 12); di perdite su crediti (art. 13); di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti (art. 14); di Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (art. 15); di regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16).