PICCOLO IMPRENDITORE AGRICOLO -Vendita dei propri prodotti su aree pubbliche -Iscrizione nel Registro delle imprese - Chiarimenti dal Ministero Politiche Agricole
Il piccolo imprenditore agricolo che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000,00 euro all’anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli) ha l’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche (e quindi al di fuori del fondo di produzione).
Lo ha chiarito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la Nota del 6 marzo 2014, n. 16304, emanata in risposta ad una interpellanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il Ministero delle Politiche Agricole richiama infatti quanto disposto dal comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, dove si dispone, a chiare lettere, che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, solo se preventivamente iscritti nel Registro delle imprese.
Trattasi, infatti, di norma prevalente rispetto a quanto stabilito al comma 3, dell’art. 2 della L. n. 77/1997, dove, richiamando l’attuale comma 6 dell’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, si prevede l’esenzione dall’iscrizione nel Registro delle imprese da parte dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, che in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume di affari non superiore a 7.000,00 euro.
Lo stesso comma 3 dell’art. 4, del citato D.Lgs. n. 228/2001, tra le indicazioni da riportare della comunicazione da inviare al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione, viene espressamente citata anche l’iscrizione nel Registro delle imprese.
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