Attività regolamentate: impiantisti
Il D.M. 37/2008, in vigore dal 27/03/2008, ha riordinato le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici, sostituendo la legge 46/1990 (di cui rimangono in vigore solo gli artt. 8, 14 e 16) ed ampliandone il campo di applicazione.
Nell’attività di impiantistica infatti sono compresi tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze secondo la seguente classificazione:
A
- produzione, trasformazione, trasporto energia elettrica
- protezione contro scariche atmosferiche,
- automazione porte, cancelli, barriere
B
- radiotelevisivi
- antenne
- elettronici in genere
C
- riscaldamento
- climatizzazione
- condizionamento
- refrigerazione
- opere di evacuazione prodotti della combustione e condense, ventilazione e aerazione locali
D
- impianti idrici e sanitari
E
- distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
- opere di evacuazione prodotti dalla combustione e ventilazione ed aerazione locali
F
- sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
G
- impianti di protezione antincendio.
Con il Decreto n. 37/2008 si dovranno seguire nuove regole: sia per la richiesta di abilitazione per poter operare, sia per gli adempimenti nei confronti dei committenti e della pubblica amministrazione
Dal 31 luglio 2010 per intraprendere le attività di installazione impianti l’interessato dovrà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
La SCIA potrà essere allegata al modello di Comunicazione Unica (di iscrizione o variazione) al Registro delle Imprese e l’attività potrà essere iniziata nello stesso giorno della sua presentazione.
Abilitazione impresa
L'impresa installatrice è abilitata all'esercizio dell'attività impiantistica quando dimostra la sussistenza dei requisiti professionali in capo a un soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione, quali:
- titolare di impresa individuale
- socio amministratore operante in società di capitali
- socio lavoratore in società di persone.
- Può altresì essere designata una persona esterna, che assume il nome di Responsabile Tecnico e può essere:
- dipendente
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione (previa allegazione di copia del contratto registrato da cui risulti il numero di ore e/o il compenso minimo per la prestazione dell’associato/percentuale di partecipazione agli utili. Nel Contratto di associazione in partecipazione devono essere riportate tutte le tipologie di impianti per le quali l'associato apporta il proprio lavoro)
direttore (occorre accertare l’inquadramento contrattuale, il ramo operativo affidato, il potere rappresentativo dell’impresa ed eventuali limitazioni a tale potere)
Prestatore di lavoro somministrato (art. 20 e segg. D. Lgs. 276/2003
Prestatore di lavoro intermittente (artt. 33 e segg. D. Lgs. 276/2003): solo in via sostitutiva
Prestatore di lavoro “ripartito” (artt. 41 e segg. D. Lgs. 276/2003
Procuratore/ institore (se la procura non è pubblicizzata nel Registro Imprese deve essere allegata alla pratica SCIA)
A titolo esemplificativo si riportano alcuni pareri del Ministero dello sviluppo economico ed alcuni casi:
- non può essere Responsabile Tecnico chi rivesta cariche nel Cda di altra impresa, con poteri di amministratore o rappresentante o liquidatore;
- è ammissibile invece che il Responsabile Tecnico sia, in altra impresa, socio di capitale (quindi non partecipante) e non Amministratore;
- non può essere Responsabile Tecnico un libero professionista in qualità di consulente esterno, perché non è immedesimato con l’impresa; il rapporto fra impresa e RT deve essere stabile e continuativo;
- è ammissibile invece che il Responsabile tecnico sia anche amministratore di un’altra impresa INATTIVA;
- non può essere Responsabile Tecnico colui che è legato all’impresa da un contratto di collaborazione a progetto, in quanto tale contratto non è valido per l’immedesimazione;
- è ammissibile invece il contratto di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE, a norma dell’art. 2549 del codice civile, cioè tale da prevedere la partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa, in cambio di un determinato apporto; il contratto di associazione deve essere registrato;
- è ammissibile anche l’assunzione di Responsabile Tecnico a tempo determinato, restando inteso però che, allo scadere del contratto, l’impresa deve nominare, senza soluzione di continuità, un altro RT;
- è ammissibile anche l’assunzione di Responsabile Tecnico con contratto a part-time, purchè tale forma contrattuale garantisca il pieno e totale coinvolgimento del RT nell’attività dell’impresa.
- è ammissibile la nomina a Responsabile Tecnico di un dipendente che all'interno dell'impresa svolge altre funzioni e/o incarichi (ad es. Direttore tecnico, direttore o responsabile SOA) che - sebbene continuative - sono attinenti all’attività di responsabile tecnico.
La nomina di un nuovo Responsabile Tecnico in sostituzione del precedente, sconta il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di € 168,00 e l'originale dell'attestazione di versamento deve essere fatta pervenire all'Ufficio Albi e Ruoli.
Sempre ai fini dell'abilitazione l'impresa deve indicare per quali lettere, tra quelle citate nell'art. 1, intende esercitare l'attività.
Qualora i requisiti tecnico professionali possano essere documentati solo per alcuni degli impianti compresi nelle diverse lettere, deve essere espressamente indicata anche la limitazione riferita alle specifiche voci.
L'impresa non installatrice che dispone di uffici tecnici interni è autorizzata all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico-professionali.
Per uffici interni si intendono, secondo la definizione data dall'art. 2, le strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4.
Requisiti morali
Non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione (L. 27 dicembre 1956 n. 1423, 10 febbraio 1962 n. 57, 31 maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982 n. 646), e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
Tecnico Professionali
Per le attività previste alle lettere a, b, c, e, f e g, i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
- Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attività previste alla lettera d, i requisiti tecnico professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di lavoro di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Titolo o attestato di formazione professionale congiuntamente ad un periodo di lavoro di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività, per un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
- Collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore svolta dal titolare di impresa o dal socio o da collaboratore familiare per un periodo non inferiore a quattro anni.
Il Decreto n. 37/2008 stabilisce che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa".
Pertanto il soggetto in possesso dei requisiti professionali non potrà
- assumere l'incarico presso altre imprese
- svolgere altre attività in modo continuativo sia in qualità di dipendente, sia come imprenditore o professionista.
Adempimenti per l'iscrizione dell'attività
Le imprese installatrici non artigiane possono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio attività (S.C.I.A.) utilizzando l'apposito modulo, unitamente ai modelli I1/I2 se imprese individuali, o al modello S5 se società, trasmessi in via telematica con la Comunicazione Unica al Registro Imprese, oltre al mod. Int/P relativo al responsabile tecnico.
Per la trasmissione telematica la SCIA deve essere compilata on line, salvata ed allegata alla pratica tramite il modello RP con codice E20 o 98, possibilmente in unico file, firmata digitalmente.
Le imprese non installatrici devono inoltre indicare nel quadro Note dei mod: I1, I2 o S5 che "effettua installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture".
Adeguamento attività al DM 37/2008
L'adeguamento al D.M. 37/2008 è previsto per tutte le imprese che svolgono attività di installazione impianti iniziata prima della data di entrata in vigore del decreto, il 27.03.2008, con la seguente distinzione:
- Imprese che svolgono attività di installazione impianti, già abilitate ai sensi della L. 46/90;
- Imprese che svolgono attività di installazione impianti industriali esclusi dalla L. 46/90.
Dichiarazione di conformità
Dal 27 marzo 2008 la dichiarazione di conformità degli impianti, redatta e rilasciata al committente ad avvenuta realizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008, deve essere depositata, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, come previsto dal successivo art. 11.
Per informazioni rivolgersi a:
Registro delle Imprese e Albo Imprese Artigiane
- Indirizzo
- Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
- Orari
- Martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17) e giovedì (dalle 9 alle 12): solo il rilascio dei dispositivi di firma digitale - Lunedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17) , mercoledì e venerdì (dalle 9 alle 12): tutti i servizi, compreso il rilascio dei dispositivi di firma digitale . Il personale addetto potrà essere contattato telefonicamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
- Telefono
- 0784 242501 - 0784 242502 - 0784 242509 - 0784 242510 - 0784 242554 - 0784 242505
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