Marchi e brevetti
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Cosa fa
Prima del Decreto Legislativo 23 maggio 2003 n. 167, l'UPICA - Ufficio Provinciale Industria Commercio Artigianato - aveva specifiche competenze in merito al deposito di domande di brevetto per marchi, invenzioni principali, modelli di utilità e modelli ornamentali.
Tali competenze sono passate in capo alla Camera di Commercio ed in particolare all'ufficio denominato UFFICIO MARCHI E BREVETTI.
Questo Ufficio può attraverso una banca dati UIBM, effettuare ricerche di anteriorità su marchi e brevetti depositati in tutto il territorio italiano.
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Cosa è un'invenzione
L'invenzione è la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.
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Cosa è un modello di utilità
Il modello di utilità è un trovato che fornisce ad una macchina, o parti di essa (strumenti , utensili) o comodità di applicazione o d'impiego.
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Cosa è un disegno o modello (già modello ornamentale)
Per disegno o modello si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. Possono essere protetti con la registrazione i disegni e i modelli che siano nuovi, abbiano carattere individuale e non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume. -
Cosa è un brevetto
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio.
Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura 20 anni per le invenzioni, 15 per i modelli ornamentali (rinnovabili) e 10 per i modelli di utilità.
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Requisiti per la brevettabilità
I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:
novità - il trovato non deve essere già compreso allo stato della tecnica o, se lo è, deve essere in funzione di una nuova utilizzazione; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della presentazione della domanda;
attività inventiva - il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo;
applicazione industriale - il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale;
liceità - il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
Non sono peraltro considerate invenzioni:
- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazione;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
Per ottenere il brevetto per modello di utilità il requisito dell'attività inventiva è sostituito dalla particolare efficacia o comodità di applicazione e per ottenere quello per disegni e modelli esso è sostituito dal carattere individuale.
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Titolarità del brevetto
Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi causa; se però la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente e come conseguenza di questo, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro mentre all'autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore.
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Come si ottiene un brevetto
La domanda di brevetto deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso uno degli UFFICI MARCHI E BREVETTI delle Camere di Commercio.
Alla domanda devono essere allegati:
- nel caso delle invenzioni: una descrizione comprendente un breve riassunto, la descrizione vera e propria, le rivendicazioni e i disegni; l'attestazione di pagamento dei diritti sui brevetti (D.M. 02.04.2007)
- nel caso dei modelli: una descrizione comprendente le rivendicazioni (facoltativa per i disegni e modelli) fotografie l'attestazione di pagamento dei diritti sui modelli di utilità e sui disegni e modelli (D.M. 02.04.2007)
In entrambi i casi, sia invenzioni che modelli, è necessario allegare l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria tramite PAGOPA pari a € 43,00 - comprensivo dei diritti per copia autentica del verbale di deposito - ovvero € 40,00 se non viene richiesta l'anzidetta copia autentica.
Per quanto riguarda i disegni e modelli si fa presente che con una stessa domanda può essere richiesto la registrazione di un solo disegno o modello oppure non più di 100 modelli o disegni purchè destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classifica internazionale.
Il richiedente può presentare domanda personalmente ovvero eleggere un rappresentante che, nel caso di invenzioni e modelli di utilità, deve essere scelto tra i consulenti in proprietà intellettuale, iscritti in apposito Albo professionale, tenuto dall'ufficio Brevetti, o tra gli Avvocati iscritti all'Albo.
I richiedenti residenti all'estero, qualora non intendano avvalersi di un rappresentante, devono comunque eleggere un domicilio in Italia ai fini dell'invio della corrispondenza.
La legge consente a chi richiede un brevetto per invenzione industriale di presentare contemporanea domanda di brevetto per modello di utilità da far valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo parzialmente.
Le domande vengono esaminate dall'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO secondo un ordine strettamente cronologico al quale si può derogare solo in caso di vertenza giudiziaria in atto, comprovata dalla relativa iscrizione a ruolo.
L'Ufficio suddetto effettua un esame amministrativo ed un esame tecnico (non di novità) al quale può seguire il rilascio di brevetto o una richiesta interlocutoria cui l'interessato deve rispondere entro 60 gg. Prorogabili fino a 6 mesi.
Al termine della fase interlocutoria l'Ufficio provvede al rilascio o al rifiuto del brevetto.
Avverso le determinazioni dell'Ufficio Italiano Brevetti Marchi è ammesso ricorso alla Commissione Ricorsi entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento del provvedimento.
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Possibilità di rivendicare una priorità
Chiunque abbia depositato domanda di brevetto presso uno degli stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda presso una altro Stato aderente ottenendo che gli effetti del brevetto retro agiscano alla data di presentazione della prima domanda.
La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di brevetto o al massimo entro i 2 mesi successivi purché non si eccedano i 12 mesi dalla data di priorità rivendicata, nel caso delle invenzioni e dei modelli di utilità e 6 mesi dalla stessa data nel caso dei modelli ornamentali.
Essa deve contenere le indicazioni relative agli estremi del primo deposito.
La relativa documentazione, accompagnata da una traduzione in lingua italiana, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione della priorità deve essere trasmessa entro 6 mesi dal deposito della domanda.
La documentazione può essere depositata in formato elettronico purché provvisto degli elementi che individuano l’ufficio di provenienza. La relativa traduzione in lingua italiana continuerà ad essere prodotta su materiale cartaceo nel rispetto di quanto già previsto dalla normativa brevettuale.
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Diritti
Il pagamento deI DIRITTI sui brevetti e modelli va effettuato sul c.c. postale n. 00668004 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara. I residenti all'estero possono provvedere al suddetto pagamento mediante vaglia postale internazionale intestato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Diritti sui brevetti e modelli d'utilità e registrazione sui disegni e modelli (Decreto Ministeriale 2.04.2007-G.U. N.81 de16/04/2007): visualizza gli importi
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Cosa è un marchio di impresa
Possono costituire marchi di impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o delle confezioni di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.
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Diritti derivanti dalla registrazione
Il titolare del marchio registrato ha diritto da farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini. Nel caso di marchi rinomati il divieto si estende anche a quelli non affini.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda ad uno degli UFFICI MARCHI e BREVETTI delle Camere di Commercio, la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purchè la domanda venga presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei 6 mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.
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Requisiti per la registrazione
Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:
- novità - è la mancanza di analoga applicazione sul mercato. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre 2 anni ( 3 se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale;
- capacità distintiva - è la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri;
- liceità- quando non è contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione segni quali ad esempio gli stemmi, i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i segni divenuti di uso comune ecc.
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Retitolarità del marchio
Titolare del marchio è colui che ne chiede la registrazione per l'utilizzo nella fabbricazione e commercializzazione di prodotti o nella prestazione di servizi.
Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi; possono essere usati perciò da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.
I marchi di impresa sono concessi anche agli stranieri a condizione di reciprocità.
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Come si ottiene la registrazione di un marchio
La domanda di brevetto per marchio deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso uno degli UFFICI MARCHI E BREVETTI delle Camere di Commercio.
N.B. A decorrere dal 19.03.2005 la domanda deve contenere:
- Al Paragrafo E, casella [E2] l'indicazione dei prodotti e/o servizi e, quindi: se è rivendicata tutta la classe occorre riportare l'intestazione completa della classe interessata secondo la classificazione di Nizza, se il marchio protegge solo alcuni prodotti o servizi, elencati nella classe interessata, è necessario indicare tali prodotti e/o servizi;
- Al paragrafo C, oltre all'indicazione del marchio l'indicazione del tipo aggiunta tra parentesi, ovvero "verbale" quando costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali, "figurativo" quando costituto da elementi grafici o figurativi accompagnato o meno da elementi verbali "tridimensionale"
e "figurativo a colori" se il marchio è a colori; - Al paragrafo L, relativo alle annotazioni speciali, l'eventuale indicazione di marchio collettivo, ove la domanda riguarda tale caso, gli estremi del deposito di eventuale procura generale o lettera d'incarico generale ove presenti e, nel caso in cui la lettera d'incarico non viene depositata contestualmente alla domanda, l'indicazione "lettera d'incarico segue".
Alla domanda devono essere allegati:
- un esemplare di marchio applicato su foglio A4
- l'attestazione del versamento delle tasse di concessione governativa
- l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria tramite PAGOPA pari a € 45,00 -comprensivo dei diritti per copia autentica del verbale di deposito - ovvero € 43,00 se non viene richiesta l'anzidetta copia autentica.
Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo dovrà essere allegata anche una copia del regolamento concernente l'uso di tale marchio e relativi controlli e sanzioni.
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Possibilità di rivendicare una priorità
Anche per i marchi è possibile rivendicare la priorità di un deposito effettuato in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi secondo le modalità previste per i modelli di utilità.
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Tasse
Le tasse di concessione governativa per la registrazione di un marchio deve essere corrisposta all'atto della domanda, in una unica soluzione per l'intero decennio di validità, sul c.c. postale n. 82618000 intestato all’ Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.
Ai fini della rinnovazione, per successivi periodi decennali, la relativa tassa deve, invece, essere corrisposta entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o entro i 6 mesi successivi con l'applicazione di una mora.
Gli importi sono indicati nella Tabella delle tasse di concessione governativa
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Marchio internazionale
Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, quale Paese di origine, occorre presentare, presso un UFFICIO MARCHI E BREVETTI delle Camere di Commercio, distintamente per marchio, i seguenti documenti:
1. domanda da redigersi su carta da bollo
2. modello MM1 o MM2 o MM3 in triplice copia ( moduli appositamente predisposti dall'OMPI - Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra);
3. atto di procura o lettera di incarico in bollo corredata dalla ricevuta di versamento di EURO 34,00 sul c.c. n. 82618000 intestata all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, qualora esista mandatario per la presentazione della domanda;
4.8 riproduzioni del marchio in bianco e nero
5.55 riproduzioni a colori del marchio qualora il richiedente rivendichi uno o piu' colori come elemento distintivo;
6. ricevuta di versamento della TT.CC.GG. di EURO 135,00 da effettuarsi sul c.c. n.82618000 intestato all’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara.
7. ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI.
La registrazione ha una validità di 20 anni e ai fini del rinnovo l'OMPI provvede ad inviare direttamente al titolare, 6 mesi prima della scadenza, apposito modulo da restituire compilato. Copia di tale modulo e ricevuta del versamento della tassa nazionale dovranno essere allegati all'istanza che l'interessato invierà contemporaneamente all'Ufficio Italiano.
TRASCRIZIONE DI ATTI PER INVENZIONI MODELLI E MARCHI
Per la trascrizione degli atti che trasferiscono la proprietà dei brevetti, degli atti costitutivi o di rinuncia a diritti su brevetti o che comunque ne modificano il godimento, il richiedente (persona o società a cui è trasferito il diritto) deve depositare personalmente o a mezzo di rappresentante debitamente fornito di procura o lettera di incarico direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico DGSCP UIBM, Via Molise n. 19 Roma, ovvero presso una qualsiasi Camera di Commercio - Servizio brevetti i seguenti documenti:
1. Istanza al Ministero dello Sviluppo Economico -Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in doppio originale in bollo da € 14,62 nella quale devono essere indicati
- il titolare dei brevetti, o suo avente causa, a carico del quale viene chiesta la trascrizione;
- la persona o la società e relativo domicilio, a favore della quale viene chiesta la trascrizione;
- la data e la natura del titolo per il quale si chiede la trascrizione, gli estremi della sua registrazione e, se si tratta di atto pubblico, il notaio rogante;
- l’indicazione precisa dell’oggetto dell’atto da trascrivere;
- gli estremi dei brevetti per i quali si chiede la trascrizione (numero e data), qualora non fossero stati ancora rilasciati indicare gli estremi della domanda;
- eventuale rappresentante (consulente in proprietà intellettuale o avvocato iscritto all’albo) nominato per la richiesta di trascrizione;
2. Copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata, da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell’atto che costituisce modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento e garanzia, ovvero copia dei verbali e delle sentenze, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell’atto stesso oppure, in caso di fusione, una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o altra autorità competente; in caso di cessione si dovrà presentare una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione; in caso di rinuncia si presenterà una dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal titolare;
3. Atto di procura o lettera di incarico, in bollo, ove esista mandatario per la presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 201 del Dlgs 10.2.2005, n. 30;
4. Attestazione del versamento dei diritti dovuti per trascrizione da effettuarsi sul conto corrente postale n. 668004, ovvero n. 82618000 per i marchi, intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara
Ai sensi dell’art. 196, comma 2, del D.Lgs. n. 30 /2005, quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda sia concessi alla stessa persona, è sufficiente una sola richiesta a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia dell’atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano specificati nella richiesta medesima.
I documenti redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana; la certificazione comprovante la fusione di società, il contratto di cessione e l’estratto del contratto di cessione nonchè i documenti comprovanti un cambiamento di titolare, che non derivi da contratto o da fusione devono essere certificate conformi al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese, in cui il testo fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale ai sensi dell’art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
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Marchi e brevetti
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