Posta Elettronica Certificata
Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, a decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le ditte individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2), eccetto quelle soggette a procedure concorsuali, devono comunicare la propria casella PEC al Registro delle Imprese competente entro il 30 giugno 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell`irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l`indirizzo di posta elettronica certificata.
Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Soggetti obbligati a comunicare la PEC al registro imprese
Domande frequenti
Quali soggetti sono obbligati a comunicare la PEC al Registro Imprese?
Tutte le società di capitali e di persone:
- le società e le imprese individuali di nuova costituzione contestualmente all’iscrizione
- le società e le imprese individuali già iscritte che non vi abbiano mai provveduto.
Devono comunicare la PEC anche le società semplici?
Sì, devono comunicare la PEC anche le società semplici. La legge nel fare generico riferimento a tutte le società organizzate in forma di impresa non le esclude.
Devono comunicare la PEC anche le società cooperative?
Sì, devono comunicare la PEC anche le società cooperative. La legge nel fare generico riferimento a tutte le società organizzate in forma di impresa non le esclude.
Devono comunicare la PEC anche le società in liquidazione o in fallimento?
Sì, devono comunicare la PEC anche le società in liquidazione o in fallimento. La legge nel fare generico riferimento a tutte le società organizzate in forma di impresa non le esclude.
Devono comunicare la PEC anche le società estere che hanno una o più sedi secondarie in Italia?
Sì, devono comunicare la PEC anche le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie. La legge nel fare generico riferimento a tutte le società organizzate in forma di impresa non le esclude.
Con quali modalità è possibile comunicare la PEC delle società?
La comunicazione della PEC delle società può essere fatta attraverso una pratica di Comunicazione Unica, utilizzando alternativamente:
- Comunica Starweb
- Comunica Fedra
- Altri software compatibili
- la pratica semplice (PEC semplice)
Quale modulo devo utilizzare?
La comunicazione deve essere fatta tramite ComUnica. La distinta deve contenere il modello S2 o I2, compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata.
Che cos’è la pratica semplice (PEC semplice)?
E’ una procedura semplificata on-line
http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/Home.action?x=XXX
che consente al legale rappresentante della società (amministratore / socio amministratore / titolare di impresa ), munito di un dispositivo di firma digitale, di effettuare direttamente e personalmente la comunicazione della PEC della sua società, senza bisogno di registrarsi né di autenticarsi. Fornendo semplicemente il codice fiscale dell’impresa, il codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante) e l’indirizzo PEC da iscrivere nel Registro Imprese, la procedura semplificata predisporrà automaticamente una pratica di Comunicazione Unica, recuperando dal Registro Imprese le altre informazioni necessarie (denominazione, cognome e nome del legale rappresentante ecc).
Il legale rappresentante dovrà soltanto firmare digitalmente la pratica che verrà, a conclusione della procedura di compilazione e sottoscrizione della stessa, inviata al Registro Imprese così come formata (S2 riq. 5), cliccando semplicemente sul bottone “Invia pratica”.
Per eventuali problemi tecnici contattare il numero 199 502 010 (call center nazionale registro imprese)
Quali controlli esegue automaticamente la procedura semplificata?
Prima della spedizione, la procedura semplificata verifica la validità dell’indirizzo PEC dichiarato, la titolarità della carica di legale rappresentante della società rispetto al soggetto che ha firmato la comunicazione, la validità della firma del legale rappresentante. In mancanza di uno o più di questi requisiti, il sistema non consente la spedizione della comunicazione della PEC.
Quali requisiti e quali strumenti occorrono per presentare la comunicazione PEC con la procedura semplificata?
- Requisito: essere un legale rappresentante della società munito di un valido dispositivo di firma digitale.
- Strumenti: una stazione di lavoro che disponga di Java Runtime non inferiore alla versione 1.6 e l’abilitazione di Java nel browser. Nel caso in cui la stazione di lavoro non disponga di alcuna versione di JRE o la versione sia inferiore a quella indicata al punto precedente si suggerisce di installare la versione consigliata al momento della verifica.
Se la casella PEC già comunicata al Registro Imprese è scaduta cosa occorre fare?
Occorre contattare il Gestore che l’ha rilasciata (preferibilmente prima della scadenza) e provvedere al rinnovo del certificato.
Per informazioni rivolgersi a:
Registro delle Imprese e Albo Imprese Artigiane
- Indirizzo
- Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
- Orari
- Martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17) e giovedì (dalle 9 alle 12): solo il rilascio dei dispositivi di firma digitale - Lunedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17) , mercoledì e venerdì (dalle 9 alle 12): tutti i servizi, compreso il rilascio dei dispositivi di firma digitale . Il personale addetto potrà essere contattato telefonicamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
- Telefono
- 0784 242501 - 0784 242502 - 0784 242509 - 0784 242510 - 0784 242554 - 0784 242505
- Fax
- 0784 235083
- registroimprese@nu.camcom.it
- PEC
- registroimprese@nu.legalmail.camcom.it