Diritto annuale: quanto, quando e come si versa
Il diritto annuale è un tributo che devono versare alla Camera di Commercio di competenza*, tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno o che si iscrivono in corso d’anno. L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno (art. 3 comma 2 D.M. 359/2001). Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento.
* Si precisa che la creazione delle nuove province e le modifiche dell’ambito di competenza derivanti dalla normativa regionale non influiscono sulla competenza territoriale delle Camere di Commercio.
Sono soggetti esonerati dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento (salvo l’esercizio provvisorio dell’attività);
- le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo;
- le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento dall’anno successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, purchè la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale;
- le società cooperative, che ricadono nell'ipotesi dell'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.
Pertanto, a partire dal 2001 sono assoggettate all'obbligo del pagamento anche :
- le società iscritte negli anni precedenti che risultano ancora in fase di liquidazione;
- le società che hanno formalmente comunicato la cessazione totale dell’attività, conservando tuttavia l’iscrizione al Registro Imprese.
Imprese di nuova iscrizione
Le imprese di nuova iscrizione, nella sezione ordinaria o nelle sezioni speciali del Registro Imprese, sono tenute a versare il diritto annuale alla presentazione della domanda di iscrizione, o nei 30 giorni successivi la domanda stessa. Per le pratiche telematiche l’importo del diritto viene pagato direttamente con il sistema Telemaco, diversamente va allegata alla domanda copia informatica scansionata del modello F24.
Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24:
- Sezione: IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI;
- Codice ente: NU (sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato);
- Codice tributo: 3850;
- Anno di riferimento: 2017 (esempio).
N.B. Il comma 49 dell’art. 37 del decreto legge 223/2006 convertito nella legge 248 ha stabilito l’obbligo, per i titolari di Partita Iva, di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali con modello F24 on-line. Anche per il pagamenti del tributo camerale pertanto il versamento dovrà avvenire in via telematica (sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tramite intermediari abilitati (commercialisti, consulenti, ecc.) o mediante home banking).
Per quanto riguarda l’apertura di unità locali di imprese già iscritte al Registro Imprese, per ciascuna delle unità locali denunciate dall’impresa, deve essere versato, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Allegati
Per informazioni rivolgersi a:
Economato e Ragioneria
- Indirizzo
- Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
- Orari
- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; lunedì e martedì anche dalle 15:30 alle 17:00
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