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Ravvedimento operoso

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1. Che cos'è

L'istituto del Ravvedimento Operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento:

  • Del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore);
  • Della sanzione ridotta;
  • Degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Il D.M. n. 54/2005, in vigore dal 4 maggio 2005, regolamenta le sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio. Modificando, anche, le percentuali dovute per il ravvedimento operoso.

Con circolare n. 3587/C del 20.06.2005 il Ministero ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’applicazione del Decreto.

2. Termine di scadenza

Il termine utile per regolarizzare l’eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è di un anno dalla violazione.
Si precisa che il termine ordinario per il pagamento del diritto annuale è quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, attualmente 16 giugno, e da questa data decorrono i termini per il ravvedimento.
Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributo può ravvedersi:

a) entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:

  • Del diritto annuo dovuto;
  • Di 1/12 del minimo della sanzione irrogabile (30%); (modificato con D.L. 185/2008);
  • Degli interessi moratori;

N.B: il contribuente ha facoltà di versare il tributo nei trenta giorni successivi la scadenza ordinaria, con la maggiorazione dello 0,40%.

b) entro un anno dalla violazione mediante il contestuale pagamento:

  • Del diritto annuo dovuto ;
  • Del 6% del diritto dovuto (sanzione);
  • Degli interessi moratori.

I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).
Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

3. Contribuenti interessati

Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza .
In particolare è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

4. Come si calcola

Per quanto riguarda il diritto annuo da versare si fa riferimento a quello dovuto nei termini determinati di anno in anno con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze (art. 8, co. 2 D.M. n. 359 dell’11/05/01), con l’eventuale maggiorazione della misura del diritto applicata dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 18, co. 6 della legge n. 580/93.

Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui lo stesso viene eseguito. Vai al CALCOLO GUIDATO

Dall’1/1/2013 al 1/1/2014 il tasso legale è pari al 2,5% annuo;

L’importo degli interessi si determina come di seguito indicato :

ammontare del tributo non versato X tasso legale annuo X n. di giorni / 365 

Per l’annualità 2014: la data da cui decorrono i termini per il ravvedimento è quella della scadenza ordinaria del 17 giugno 2014 (PER 12 MESI),

Per regolarizzare le annualità pregresse, non è più possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento, essendo trascorsi 12 mesi dalla scadenza naturale.

Si prega di contattare l’Ufficio Diritto Annuale nel caso in cui si voglia regolarizzare una posizione pregressa per il conteggio della sanzione.

5. Il versamento

Il tributo, la sanzione e gli interessi devono essere versati su modello F24 utilizzando la sezione: “IMU e altri tributi locali” riportando il codice ente: NU (sigla della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento), indicando l’anno di riferimento del diritto dovuto, e utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il diritto annuo dovuto (compensabile)
  • 3851 per interessi (non compensabile)
  • 3852 per sanzioni (non compensabile

La circolare n. 3587/c del 20.06.2005 ha chiarito che il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di diritto, interessi e sanzioni eseguiti il medesimo giorno in un unico modello F24.

Per informazioni rivolgersi a:

Economato e Ragioneria

Indirizzo
Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
Orari
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; lunedì e martedì anche dalle 15:30 alle 17:00
Telefono
0784 242526 - 0784 242525 - 0784 242523 - 0784 242527
Email
ragioneria@nu.camcom.it - economato@nu.camcom.it
PEC
ragioneria@nu.legalmail.camcom.it -

Tag:

Diritto annuale Ravvedimento operoso
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