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Vai alla pagina: Homepage / Servizi / Registro imprese e albi / Registro delle imprese / Registro imprese /

Registro imprese

  • Che cos'è

    Il Registro delle Imprese è un pubblico registro informatico previsto dall'articolo 2188 del Codice civile e tenuto dalle Camere di Commercio che contiene tutte le principali informazioni relative ad un'impresa (denominazione, statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, ecc.). 

    L’art. 8 della Legge 580/93 ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l’Ufficio Registro delle Imprese, che ha le seguenti caratteristiche:

    • una competenza provinciale (e non più per circoscrizione del Tribunale);
    • è gestito secondo tecniche informatiche;
    • la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia;
    • è retto da un Conservatore, Segretario Generale o dirigente camerale che assicura la corretta tenuta del Registro delle Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro. Attualmente il ruolo di Conservatore dal è ricoperto dal dott. Giovanni Carmelo Pirisi, Segretario Generale della Camera di commercio di Nuoro.
  • Chi si deve iscrivere

    Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese (sia individuali che società) che esercitano un’attività economica nella provincia.

    Dopo l'iscrizione, le imprese sono tenute a comunicare al Registro tutti i successivi eventi che le hanno interessate (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, scioglimento , liquidazione, cancellazione,  ecc.).

    Sono quindi obbligati ad iscriversi tutti gli imprenditori (art. 2082 c.c.) che svolgono una delle seguenti attività:

    • produzione di beni e servizi;
    • intermediazione nella circolazione dei beni;
    • attività di trasporto di cose e di persone per terra per acqua e per cielo;
    • attività bancaria ed assicurativa;
    • attività ausiliaria delle precedenti (agenzia, mediazione, ecc.);
    • attività agricola (L'iscrizione è facoltativa se il volume d’affari dell’anno precedente è inferiore a 2.528,28 euro. Tale importo è aumentato a 7.746,85 euro se l’azienda agricola è situata in un comune montano fino a 1000 abitanti o in una zona omogenea montana fino a 500 abitanti).
  • Come funziona

    La funzione principale del Registro delle imprese è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale delle imprese aventi sede o unità locali nel territorio provinciale, rendendo disponibili a tutti gli interessati i dati concernenti la loro esistenza e le loro principali vicende.

    Oltre che strumento di informazione economica, il Registro delle imprese assolve anche il compito di strumento di opponibilità ai terzi per quanto concerne le informazioni che in esso vengono iscritte (art. 2193 c.c.).

    Il regolamento attuativo di cui al D.P.R. 581/95 stabilisce l'organizzazione dell'ufficio definendone gli strumenti, fra i quali, essendo il nuovo Registro di tipo informatico, assumono particolare rilevanza: il protocollo, la definizione di iscrizione con le relative modalità tecniche e l'archivio degli atti e dei documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione.

    L'assegnazione di un protocollo informatico, certificabile a livello nazionale, attesta l'inizio del procedimento consentendo l'identificazione dell'imprenditore e l'oggetto del deposito.

    Ai fini dell'efficacia della pubblicità e quindi della conoscenza certa per i terzi, il regolamento definisce in maniera puntuale il momento dell'iscrizione, differenziandolo da quello del deposito (protocollo).

    La pubblicità legale dell’impresa, conferita dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, è riconducibile ad una triplice tipologia:

    • pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l’iscrizione di un determinato atto o fatto giuridico nel Registro delle Imprese è requisito necessario ed indispensabile per la sua esistenza (es. atto costitutivo di società di capitale);
    • pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l’atto o il fatto del quale è stata data pubblicità, indipendentemente dalla circostanza che i terzi ne abbiano avuto effettiva conoscenza; in pratica trasforma la conoscibilità del fatto, resa possibile dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, in presunzione di conoscenza effettiva dello stesso da parte dei terzi (es. atto costitutivo delle società di persone);
    • pubblicità notizia: ricorre nei casi in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione solo informativa, consente cioè di far conoscere a chiunque abbia interesse determinati fatti giuridici senza.
  • Com'è costituito

    Il Registro delle Imprese è unico, ed è costituito da una Sezione Ordinaria e dalle Sezioni Speciali.

    Sezione ordinaria

    • imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'art. 2195 c.c.;
    • società in nome collettivo;
    • società in accomandita semplice;
    • società di capitali;
    • società cooperative;
    • società consortili;
    • consorzi con attività esterna;
    • gruppi europei di interesse economico;
    • aziende speciali di enti locali ex. L. 142/90;
    • consorzi tra enti locali ex. L. 142/90;
    • società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
    • società estere con oggetto principale in Italia;
    • enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale).

    Sezione speciale

    • imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.);
    • piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
    • società semplici.

    Vengono inoltre annotate le imprese artigiane.

    II D.Lgs. 96/2001 ha inoltre previsto l'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese delle società tra avvocati.

  • Come consultare il registro imprese

    I documenti e le informazioni conservati nel Registro Imprese sono pubblici e possono essere consultati da chiunque attraverso:

    1. certificati e visure del Registro Imprese
    2. copia atti e consultazione fascicoli del Registro imprese
    3. copia bilanci ed elenchi soci delle società di capitali 
  • Richiesta caricamento urgente al registro imprese

    L’iscrizione delle pratiche al Registro imprese avviene entro il termine di 5 giorni dalla protocollazione (cfr. art.11 comma 8 del DPR n.581 del 1995).

    Il giorno in cui i dati sono registrati - dal quale decorrono gli effetti dell’iscrizione - coincide indifferentemente con uno dei cinque giorni compresi nel termine stabilito per l’iscrizione e non può essere individuato a priori dal soggetto che deposita la pratica (cfr. parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 6245 del 18.06.2007).

    L’ufficio inoltre è tenuto a rispettare l’ordine di protocollazione delle pratiche e cercherà di venire incontro alla richiesta di iscrizione nella data richiesta, fermo restando che la richiesta stessa non ha e non può avere alcun valore vincolante per l’ufficio.

    La richiesta dovrà specificare il motivo dell’urgenza e può essere inoltrata tramite fax al n. 0784/235083 oppure via PEC al seguente indirizzo:  registroimprese@nu.legalmail.camcom.it 

     

  • IL REA - Repertorio Economico Amministrativo

    Ogni impresa che si iscrive al Registro imprese è iscritta automaticamente anche al REA (Repertorio Economico Amministrativo), presso il Registro delle Imprese, che contiene le notizie relative alle attività economiche e riguardanti tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese. (industriali, commerciali, agricole) che si esercitano nella provincia. Il Repertorio anagrafico amministrativo (REA) è una banca dati pubblica prevista dalla legge 580/1993 che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, direttori tecnici e preposti, ecc.).  

    Al REA si devono iscrivere anche:

    • oggetti individuali e collettivi iscritti nel Registro imprese (art. 9 DPR 581/1995)
    • i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) che esercitano un'attività economica (commerciale o agricola) non in forma principale.
    • le imprese, sia individuali sia societarie, con sede principale all'estero che istituiscono, modificano o chiudono un’unità locale.

    La pubblicità dei fatti iscritti al REA non ha valore legale, ma si configura come una "pubblicità notizia".

    Le notizie economico/amministrative contenute nelle posizioni REA, ed inserite d'ufficio o da denunciare a cura dei soggetti iscritti, riguardano dati di carattere economico-amministrativo quali, ad esempio, l'apertura e chiusura di unità locali, le modifiche e la cessazione dell’attività, l’insegna, la nomina di responsabili tecnici, l’attività prevalente, l’apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, le iscrizioni di soggetti collettivi che svolgono un’attività economica, anche se non in forma imprenditoriale e altro ancora.

    Chi deve comunicare notizie al REA?

    • Tutte le imprese tenute all'iscrizione al Registro Imprese comunicano le informazioni al REA contestualmente e con le stesse modalità di quelle previste per il Registro Imprese.
    • Gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un’attività economica.

    Come effettuare le comunicazioni al Registro Imprese e al REA?

    Da aprile 2010 tutte le comunicazioni vanno effettuate per via informatica, attraverso la Comunicazione unica per l'avvio di impresa. 

  • Allegati
    •  Codici ateco 2007
  • Normativa
    •  Circolare 3649/c del 18.01.2012
    •  DD 17 luglio 2012 agg. diritti segreteria
    •  Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive
    •  l.r. 21 giugno 2010 n.11
    •  d.l. 25-6-2008 n. 112
    •  Modifiche alla disciplina suap
    •  Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3
    •  Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1
    •  Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3
    •  l. 11 novembre 2011 n.180 (statuto delle imprese)
    •  l. 29 dicembre 1993 n.580
    •  l. 24 novembre 2000 n. 340
    •  l. 2 aprile 2007 n.40
    •  dpr 558/1999
    •  Visura 2.0: circolare n. 3668/c del 27.02.14
  • Link esterni
    •  DPR 7 settembre 2010 n.160
    •  Comunica
    •  Verifiche P.A.

Per informazioni rivolgersi a:

Registro delle Imprese e Albo Imprese Artigiane

Indirizzo
Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
Orari
Lunedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17): apertura sportello solo per il rilascio dei dispositivi di firma digitale - Martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17) e mercoledì, giovedì e venerdì (dalle 9 alle 12): apertura sportelli per tutti i servizi (compreso il rilascio dei dispositivi di firma digitale) . Il personale addetto potrà essere contattato telefonicamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
Telefono
0784 242501 - 0784 242502 - 0784 242509 - 0784 242510 - 0784 242554 - 0784 242505
Fax
0784 235083
Email
registroimprese@nu.camcom.it
PEC
registroimprese@nu.legalmail.camcom.it

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