Agenti mediatori ed altri albi
Dal 12 maggio 2012 sono operative le nuove norme che sopprimono i ruoli mediatori, agenti di commercio e rappresentanti.
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che danno attuazione alla soppressione dei Ruoli degli agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di affari in mediazione, dell’Elenco autorizzato degli spedizionieri.
Si prega di prestare la massima attenzione a quanto segue:
- i decreti entrano in vigore il 12 maggio 2012 e non eliminano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’avvio dell’attività
- i soggetti, persone fisiche, iscritti nel ruolo mediatori e nel ruolo agenti e rappresentanti di commercio ma non attivi possono entro il 12 maggio 2013 iscriversi nell’apposita sezione “Transitorio” REA del Registro Imprese (si precisa che tale adempimento non riguarda gli spedizionieri)
- i soggetti iscritti nei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spedizionieri che svolgono attività di impresa (iscritti quindi al Registro Imprese) devono entro il 12 maggio 2013 inviare un’apposita comunicazione di aggiornamento al Registro Imprese contenente i dati aggiornati relativi alle sedi ed unità locali nonché dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto dell’impresa
ATTENZIONE!
- Le imprese iscritte ai ruoli ed elenchi (mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri) e attive (iscritte quindi al Registro Imprese) che non provvedono entro il 12 maggio 2013 all’invio della comunicazione di aggiornamento di cui al punto c) sono soggette all’inibizione dell’attività
- Le persone fisiche iscritte al ruolo mediatori o agenti e rappresentanti di commercio non attive che non provvedono entro il 12 maggio 2013 all’iscrizione nell’apposita sezione “Transitorio” del REA di cui al punto b) non potranno più farlo e perdono quindi la possibilità di mantenere attraverso il REA la propria abilitazione. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce requisito professionale per l’avvio dell’attività nei 5 anni (per gli agenti e rappresentanti di commercio) o nei 4 anni (per i mediatori) successivi al 12 maggio 2013.
Si evidenzia inoltre:
- l’utilizzo esclusivo dei mezzi telematici per l’invio di ogni denuncia e comunicazione
- dal 10 agosto 2012 i moduli e formulari dei mediatori andranno presentati solo in forma telematica
dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano l’attività di mediazione o agenzia commerciale come titolari di impresa o come collaboratori di impresa, dovranno, entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività, pena decadenza, iscriversi nell’apposita sezione “A Regime” del REA. L’iscrizione in questa sezione garantirà il mantenimento dell’abilitazione.
Modalità di presentazione della domanda
Per presentare la domanda di ammissione all'esame è necessario accedere alla piattaforma cliccando sul seguente link:
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Per informazioni rivolgersi a:
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