Cosa devono fare i privati cittadini
Novità sul rilascio dei certificati
Secondo quanto disposto dall’art. 15 della legge n.183 del 12 novembre 2011 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive prevista dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare certificati dai propri utenti.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono validi ed utilizzabili dal privato solamente nei rapporti con un altro privato.
Pertanto, sui certificati è riportata la dicitura che esplicita tale vincolo: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Il certificato che non abbia tale dicitura è considerato nullo.
Per conoscere stati e qualità del privato, le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi hanno due possibilità: ottenere i dati direttamente dalle Amministrazioni che le possiedono oppure richiedere al privato di compilare una dichiarazione che riporti i dati richiesti (autocertificazione). Le Amministrazioni procederanno successivamente alla verifica della veridicità delle informazioni autocertificate.
Cosa devono fare i privati cittadini:
Alla luce della normativa citata in precedenza, i privati che necessitino di certificati anagrafici da presentare per bandi di concorso o altro presso una Pubblica Amministrazione possono semplicemente produrre un’autodichiarazione.
Per sapere quali sono i documenti che si possono autocertificare si veda ex art. 46 del D.P.R. 445/00
L'autocertificazione può essere utilizzata da:
- cittadini italiani e dell'Unione europea;
- persone giuridiche, società di persone, Pubbliche Amministrazioni, gli Enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
- cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.
L'autodichiarazione va firmata dal cittadino interessato, la firma non va autenticata né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante; può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona o inviata per fax o per via telematica (in quest'ultimo caso l'autocertificazione è valida solo se sottoscritta mediante firma digitale).
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
- è esente da imposta di bollo;
- è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
- è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.
L'autocertificazione può essere utilizzata da:
- cittadini italiani e dell'Unione europea;
- persone giuridiche, società di persone, Pubbliche Amministrazioni, gli Enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili in Italia da soggetti pubblici;
- cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per le quali esiste una convenzione fra il loro paese di origine e l'Italia.
L'autodichiarazione va firmata dal cittadino interessato, la firma non va autenticata né va allegata copia del documento d'identità del dichiarante; può essere presentata all'ente pubblico anche da un'altra persona o inviata per fax o per via telematica (in quest'ultimo caso l'autocertificazione è valida solo se sottoscritta mediante firma digitale).
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni:
- è esente da imposta di bollo;
- è definitiva ed ha la stessa validità del certificato che sostituisce;
- è utilizzabile nel rapporto con le amministrazioni pubbliche, con i gestori dei pubblici servizi, con i privati che lo consentano.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
I fatti, gli stati e le qualità personali non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili (previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000) possono essere attestati dall'interessato con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Viene estesa la possibilità di dichiarare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può mai consistere in manifestazioni di volontà, di intento o di conferimento di incarico a terzi ( ad es. : procure, accettazioni e rinunce ad incarichi, quietanze liberatorie, ecc.).
Se la dichiarazione è rivolta ad una Pubblica Amministrazione, la firma non è soggetta ad autentica ma va allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che ha firmato.
Per informazioni rivolgersi a:
Registro delle Imprese e Albo Imprese Artigiane
- Indirizzo
- Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
- Orari
- Martedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17) e giovedì (dalle 9 alle 12): solo il rilascio dei dispositivi di firma digitale - Lunedì (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17) , mercoledì e venerdì (dalle 9 alle 12): tutti i servizi, compreso il rilascio dei dispositivi di firma digitale . Il personale addetto potrà essere contattato telefonicamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00.
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