F.A.Q. Rinnovo Consiglio Camerale
1. Come si calcola il numero degli occupati?
Per numero degli occupati si intende (come indicato nel modulo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato A del D.M. n. 156/2011 e relative note e nell’art. 1, comma 1, lett. g) del D. M. n. 156/2011):
- il numero complessivo degli occupati nella circoscrizione della Camera di Commercio di Nuoro, anche per frazione di anno, delle imprese associate all’Organizzazione Imprenditoriale;
- Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all’anno precedente alla rilevazione (in questo caso anno 2016). Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part-time non può esser considerato in nessun caso come unità intera (nota all. A, D.M n. 156/2011).
Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 176648 del 13/8/2012)
Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento (D.M 18/04/2005 G.U del 12/10/2005 n. 238).
La frazione di unità lavorativa (ULA) per il dipendente stagionale a tempo pieno si ottiene dividendo il numero dei mesi lavorati per dodici; le frazioni di unità lavorative dovranno essere poi sommate per individuare le unità di lavoro considerabili -es: due dipendenti a tempo determinato, per 6 mesi ciascuno, e a tempo pieno corrispondono ciascuno a ½ unità lavorativa annuale (6 : 12=0,5) e quindi complessivamente a n. 1 occupato);
- tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare (nota all. A, D.M n. 156/2011):
- i dirigenti;
- i quadri;
- gli impiegati e gli operai a tempo pieno;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori stagionali;
- i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori con contratto a termine;
- i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni;
- i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
- gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa;
- gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.
- Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari. (nota all. A, D.M n. 156/2011)
Per ulteriori chiarimenti sul calcolo delle unità lavorative è utile consultare la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 176648 del 13/8/2012 pubblicata nella pagina relativa alle procedure di rinnovo del Consiglio camerale dedicata a “Normativa, circolari, pareri, note”
2. Le imprese che svolgono più attività (che hanno più di un codice ATECO) devono essere inserite solo nell’elenco del settore in cui svolgono l’attività principale e le imprese artigiane o coopeerative in quale settore devono essere considerate?
All’organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l’impresa con attività promiscua, purché quest’ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni fermo restando quanto stabilito per le imprese artigiane e cooperative (Note Ministero Sviluppo Economico: n. 67049 del 16/03/2012, punto 3;- n. 55125 del 3/4/2013; n. 98348 del 12/6/2013).
L'impresa associata, infatti, va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua. (art. 2, comma 5 ultimo periodo, del D. M. n. 156/2011)
L’organizzazione imprenditoriale può includere nell’elenco imprese che svolgono più attività, purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. Al fine di evitare la duplicazione delle imprese, però, non è possibile utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all’assegnazione di seggi in diversi settori da parte di una stessa associazione (Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 217427 del 16/11/2011punto 3.4)
Con riferimento alle imprese artigiane o cooperative al fine di evitare duplicazioni l’art. 4 comma 1 D.M 155/2011 stabilisce che :
a) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell’agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
b) le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri di questi settori.
L’organizzazione per concorrere, ad esempio, all’assegnazione del seggio dell’artigianato, dovrà utilizzare tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un’impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa impresa, svolgendo attività promiscua, opera comunque anche nel settore agricoltura o industria o commercio o altri settori).
Lo stesso discorso vale per le cooperative.
L’impresa artigiana o cooperativa che, invece, opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all’assegnazione dei seggi di questi ultimi settori e non per i seggi dell’artigianato o della cooperazione (Note Ministero Sviluppo Economico: n. 67049 del 16/03/2012, punto 3;- n. 55125 del 3/4/2013; n. 98348 del 12/6/2013).
Vedasi Prospetto riportante settori economici e tipologie di impresa considerabili per ciascun settore pubblicato nella pagina relativa alle procedure di rinnovo del Consiglio camerale
3. Due o più Organizzazioni diverse tra loro possono includere nei loro elenchi la stessa impresa?
E’ fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte (comma 3 dell’articolo 12 della legge 580/93 - Il principio della libertà associativa è ribadito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese).
Tale disposizione consente quindi a due diverse Organizzazioni (purchè esse siano effettivamente diverse tra loro e non siano articolazioni organizzative della medesima Associazione) di inserire nei rispettivi elenchi una medesima impresa a condizione che quest’ultima sia regolarmente iscritta ad entrambe le Organizzazioni e abbia pagato distintamente a ciascuna di esse la propria quota associativa almeno una volta nell’ultimo biennio (Circolare Ministero Sviluppo Economico n.217427 del 16/11/2011 punti 3.5 e 3.6).
4. Le imprese che non hanno versato l’intero importo della quota associativa all'Organizzazione imprenditoriale possono essere incluse nell’elenco (es. ½ quota del 2015 e ½ quota del 2016)?
Le imprese dichiarate dall’Organizzazione imprenditoriale devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione all’Organizzazione nell’ultimo biennio (2015-2016) (art. 2, comma 2, lett.b del D.M. n. 156/2011).
L’Organizzazione Imprenditoriale, perciò, può dichiarare unicamente le imprese regolarmente iscritte alla medesima norma del suo statuto e per le quali la stessa sia in grado di dimostrare il pagamento della "intera" quota di adesione annuale per almeno uno dei due anni, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalla stessa Organizzazione (nota del Ministero dello Sviluppo Economico a Confartigianato n. 1212115 del 24 maggio 2012)
Di conseguenza l’eventuale pagamento di una porzione della quota relativamente ad un anno e di un'altra porzione nell'anno successivo, in modo che il totale della somme versate sia equivalente ad almeno una quota annuale, non soddisfa il requisito sopra menzionato del pagamento di almeno una quota annuale di adesione nell’ultimo biennio.
5. Quanto incide il dato del numero degli occupati sulla determinazione del grado di rappresentatività di un’organizzazione imprenditoriale?
I commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.M. n. 156/2011 disciplinano la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni imprenditoriali e stabiliscono quanto di seguito indicato:
- Il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, e' definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
a) percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
b) percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
c) percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
d) percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione. - Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa e' determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo e' attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentativita' piu' alto per organizzazione, diffusione e attivita' svolta sul territorio.
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