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Sanzioni

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Il procedimento sanzionatorio

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento sanzionatorio prende le mosse da un accertamento di violazione delle norme amministrative che un organo accertatore contesta all'interessato.
Dopo la contestazione dell'illecito o la successiva notifica del verbale da parte dell'organo accertatore, possono verificarsi due ipotesi:

1. L'interessato può estinguere il procedimento effettuando il pagamento liberatorio entro 60 gg. cioè versando all'erario una somma di denaro corrispondente al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione prevista dalla legge, possibilità che viene segnalata all'interessato nel verbale di accertamento stesso. Se il pagamento viene effettuato tempestivamente , il procedimento si estingue senza nessuna altra conseguenza per il cittadino
2. Se viceversa il cittadino decide di non pagare, il procedimento prosegue. In tal caso l'organo accertatore trasmette un rapporto all'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio, al quale l'interessato può far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione o dalla notifica del verbale, scritti difensivi (coi quali può anche chiedere di essere sentito) al fine di esporre le proprie ragioni, sia allo scopo di ottenere l'archiviazione del procedimento sia al fine di richiedere l'applicazione della sanzione minima possibile.


LA FASE ISTRUTTORIA PRESSO L'UFFICIO SANZIONI

Qualora l'interessato non abbia effettuato il pagamento liberatorio versando l'importo indicato sul processo verbale l'Ufficio Sanzioni esamina la fondatezza della contestazione, sia dal punto di vista dei fatti che delle norme eventualmente violate. Per meglio valutare le circostanze che hanno indotto l'organo accertatore a redigere il verbale, anche alla luce degli scritti difensivi dell'interessato e a seguito della sua audizione, può chiedere chiarimenti o controdeduzioni all'organo accertatore e, conclusa l'istruttoria, emette un provvedimento che può essere:
- una ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE, qualora verifichi che il provvedimento presenta difetti formali o carenze sostanziali, sia per quanto riguarda la violazione in sè che per quanto concerne le modalità di contestazione;

- una ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO se, invece, ritiene che il fatto costituisca illecito amministrativo, l'interessato sia effettivamente responsabile della violazione e il procedimento si sia svolto in modo corretto.In questo caso, qualora la norma sanzionatoria lo preveda, l'ufficio dispone di un potere discrezionale di determinazione della misura della sanzione tra un minimo e un massimo, che saranno applicati in relazione sia allo svolgimento dei fatti specifici che al comportamento mantenuto dall'interessato nel corso della vicenda e della sua attività economica in generale.


LA FASE SUCCESSIVA ALL'ORDINANZA

Nel caso in cui all'interessato venga notificata ORDINANZA-INGIUNZIONE di pagamento, il sanzionato si trova di fronte a varie alternative

 - Può pagare in un'unica soluzione entro 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza (la ricevuta del pagamento deve essere presentata all'ufficio); ovvero estinguere il proprio debito a rate, nel caso sussistano condizioni disagiate, qualora l'ufficio, a seguito di domanda motivata, glielo conceda; la domanda va presentata in carta semplice all'Ufficio Sanzioni, entro 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza;

- Se non provvede al pagamento, l'Ufficio Sanzioni procederà all' esecuzione forzata, con l'iscrizione della posizione a ruolo, applicando alla sanzione pecuniaria una maggiorazione del 10 % per semestre compiuto di ritardo, più l'interesse maturato per le frazioni di semestre;
Se decide di impugnare il provvedimento, il soggetto sanzionato può fare opposizione nei confronti dell'ordinanza al Giudice di pace, oppure al Tribunale nei casi di sua competenza, come ad esempio quando è avvenuto il sequestro di beni, o in particolari materie. L'impugnazione non è di per sè automaticamente sospensiva dell'obbligo di pagamento della sanzione.

Sanzioni amministrative

Elenco di alcune delle principali materie per cui la Camera di Commercio è competente a ricevere il rapporto:

  • informazioni al consumatore
  • contratti negoziati fuori dai locali commerciali
  • contratti a distanza
  • commercio elettronico
  • ritardati depositi/domande/denunce al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo
  • sicurezza prodotti, conformità prodotti
  • Impiantistica
  • Attività di autoriparazione
  • Albi e Ruoli camerali
  • Prodotti alimentari regolamentati da una propria normativa (acque minerali, cacao, caffè, cioccolato, salumi, aceti balsamici, etc.)
  • Etichettatura e marcatura di prodotti non alimentari (compreso ogni altro prodotto posto in commercio e che debba essere preventivamente etichettato, punzonato e sottoposto a marchi o contrassegni CE).

Sequestri e confische

Sono sanzioni accessorie che si affiancano alle sanzioni pecuniarie. Leggi speciali (come quella che disciplina le attività di autoriparazione) prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il sequestro e la conseguente confisca dei beni che sono serviti a commettere la violazione. in altri casi, il sequestro e la confisca sono effettuati in via cautelare, quando l'organo accertatore lo ritenga opportuno per impedire, ad esempio, la circolazione di beni che, non essendo conformi a legge, possono essere dannosi. L'Ufficio Sanzioni riceve in forma scritta esente da bollo le opposizioni ai verbali di sequestro elevati nelle materie di sua competenza.

L'opposizione può essere presentata in qualunque momento, senza l'obbligo di rispettare un termine, con le stesse modalità indicate per gli scritti difensivi. Se è fondato l'accertamento da cui è scaturito il sequestro, l'Ufficio Sanzioni. emette ordinanza di confisca dei beni sequestrati. Avverso l'ordinanza di confisca è ammesso ricorso presso il Tribunale competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza.

Allegati

  •  Scritti difensivi

Per informazioni rivolgersi a:

Sanzioni amministrative

Indirizzo
Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO
Orari
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; Il Lunedì e il Martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00
Telefono
0784 242515 - 0784 242550
Email
regolazionemercato@nu.camcom.it
PEC
attivitareg@nu.legalmail.camcom.it

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Sanzioni
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