Mediazione civile e commerciale
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Cosa si intende per mediazione
La mediazione offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale; questo, sia attraverso la ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i. ha introdotto una disciplina organica della mediazione e prevede diverse tipologie:
- volontaria: cioè scelta dalle parti;
- contrattuale: stabilita per la presenza di clausole di mediazione (nel contratto, nell’atto costitutivo di società o nello statuto);
- demandata: quando il giudice, cui le parti si sono rivolte, le invita a tentare la mediazione;
- obbligatoria: quando il tentativo di mediazione è condizione necessaria per potersi rivolgere al giudice.
Nuova mediazione
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 28/2010 - in merito al tentativo obbligatorio di mediazione in determinate materie - per eccesso di delega, con conseguente decadenza dell'obbligatorietà della mediazione in tali materie, la recente L. 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare), ha reintrodotto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di azienda
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contatti assicurativi, bancari e finanziari
- condominio
La nuova disciplina introduce, inoltre, ulteriori importanti novità:
- Competenza territoriale: la domanda di mediazione dovrà essere depositata presso un organismo sito nella circoscrizione di competenza del giudice territorialmente competente per la controversia.
- Mediazione esperibile in corso di giudizio o ex post: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, che diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello.
- Assistenza obbligatoria: in caso di mediazione obbligatoria le parti dovranno essere assistite da un avvocato durante tutta la procedura di mediazione.
- Incontro di programmazione: il primo incontro tra le parti prevede una sessione preliminare in cui il mediatore avrà il compito di informare le parti sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento della procedura e verificherà insieme alle stesse e ai loro consulenti, la possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Se insieme al mediatore le parti verificheranno che non ci sono i presupposti per proseguire, la mediazione sarà chiusa senza costi per i partecipanti, fatte salve le spese di avvio precedentemente versate (40,00 + IVA).
- Reintroduzione del gratuito patrocinio.
- Sanzioni processuali: in sede giudiziale per la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti al primo incontro di mediazione.
- Efficacia esecutiva: nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituirà titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del tribunale.
- Avvocati mediatori di diritto: gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori, ma dovranno comunque seguire percorsi di aggiornamento teorico-pratici. A tal proposito si precisa che gli Organismi di mediazione possono in ogni caso autoregolamentare l'accesso di mediatori alle loro liste.
- Durata: il procedimento di mediazione, ha durata non superiore a 3 mesi dal deposito della domanda, termine derogabile di comune accordo tra le parti.
Rimangono invariati i benefici fiscali già precedentemente accordati all’istituto: l’esenzione dall’imposta di registro fino al limite di euro 50.000,00 per i verbali di accordo e il credito di imposta per le parti che hanno sostenuto le spese di mediazione.
Vantaggi della mediazione
- semplicità del procedimento
- costi ridotti e predeterminati
- riservatezza della procedura
- neutralità, indipendenza e imparzialità del mediatore
- rapidità dei tempi di soluzione
La nuova disciplina introdotta dalla L. 98/2013 è entrata in vigore a partire dal 20 settembre 2013 e per un periodo sperimentale di quattro anni.
N.B. Nel caso delle controversie in materia telefonica rimangono in vigore i regolamenti e i tariffari della conciliazione.
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L'ufficio mediazione civile e commerciale della CCIAA di Nuoro
L’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro (iscritto al n° 830 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia) è autorizzato a gestire le procedure di Mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, che ha introdotto una disciplina organica della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia civile e commerciale.
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Cosa fa?
Gestisce l’intero iter delle procedure di mediazione in base alle previsioni della normativa di riferimento:
- gestisce l’elenco dei mediatori
- riceve e gestisce le domande di mediazione e il loro registro
- fissa la data dell’incontro, nomina il mediatore e richiede l’adesione della parte invitata
- gestisce gli aspetti economici della mediazione
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Chi ne può usufruire?
- Persone fisiche
- Imprese
- Consumatori
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Procedimento di mediazione
Per avviare il procedimento è necessario depositare la ”domanda di mediazione”, predisposta dalla segreteria dell’Organismo, compilata in ogni sua parte, in un originale e in tante copie quante sono le controparti, più una per il mediatore (anche gli eventuali allegati alla domanda vanno prodotti in pari numero di copie).
I soggetti, fra cui esiste una controversia, possono anche presentare una "domanda congiunta di mediazione". Nella domanda va altresì indicato il valore della lite a norma del codice di procedura civile e devono essere allegati la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e l’attestazione di versamento delle spese di avvio del procedimento.
La domanda di mediazione può essere consegnata:
- presso la Segreteria dell’Organismo di mediazione, in via Papandrea 8, 1° piano, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì e martedì dalle 15.30 alle 17.00
oppure
- a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo mediazione@nu.legalmail.camcom.it
oppure
- per posta inviando il tutto a: Segreteria Organismo di mediazione – Camera di Commercio di Nuoro Via Papandrea, 8 08100 Nuoro
Prima del deposito si invita, in ogni caso, a contattare la Segreteria ai recapiti indicati a fondo pagina.
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I costi
I costi della procedura di mediazione sono predeterminati da un tariffario così come previsto nell’Allegato A.
Le spese di avvio devono essere versate:
- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione
Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.Nel caso in cui il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi dell'Allegato A (spese di avvio e spese di mediazione che dovranno essere ridotti di 1/5 nel caso delle materie obbligatorie ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.lgs. 28 del 2010 e ss.mm.ii.
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio,
franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura). Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate sulla base delle tabelle presenti nell'Allegato A rispettivamente distinte per le mediazioni facoltative e obbligatorie.Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.
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Allegati
- Regolamento mediazione
- Domanda di mediazione
- Domanda di mediazione congiunta
- ALLEGATO A - Indennità servizio mediazione
- ALLEGATO B - Dichiarazione mediatori
- ALLECATO C - Codice etico
- SCHEDA DI VALUTAZIONE
- Modulo integrativo parte istante
- Modulo integrativo parte invitata
- Modulo adesione parte invitata
- Modulo di delega
- Modulo di ammissione gratuito patrocinio
Per informazioni rivolgersi a:
Mediazione, arbitrato, usi e consuetudini, contratti tipo
- Indirizzo
- Via Papandrea, 8 08100 Nuoro
- Orari
- Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; lunedì e martedì anche dalle 15:30 alle 17:00
- Telefono
- 0784 242515 - 0784 242550
- conciliazione@nu.camcom.it
- PEC
- mediazione@nu.legalmail.camcom.it