Istanze di cancellazione e pubblicazione dei protesti
Cancellazione dal registro informatico dei protesti
Può essere richiesta da:
- debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della cambiale protestata, unitamente agli interessi maturati ed alle spese di protesto;
- chiunque dimostri di aver subito a proprio nome un protesto erroneo o illegittimo, nonché dai Pubblici Ufficiali incaricati della levata del protesto o dagli istituti di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto;
- debitore protestato e riabilitato con decreto del Presidente del Tribunale;
L'istanza al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio deve essere presentata dal debitore. Nel caso di protesto elevato a società, l'istanza deve essere presentata da un amministratore o legale rappresentante, in nome o per conto della società.
Il Responsabile Dirigente dell'Ufficio, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver accertato la regolarità del pagamento o l'erroneità del protesto, accoglie l'istanza e conseguentemente dispone la cancellazione.
Il provvedimento dovrà essere eseguito, entro 5 giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati del protesto.
Se gli accertamenti danno esito negativo, il Responsabile Dirigente dell'Ufficio rigetta l'istanza.
Contro il provvedimento di rigetto l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Giudice competente è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Dal 29 dicembre 2002, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 273/2002, è stato introdotto l'obbligo di indicare sulle cambiali le generalità del debitore (luogo e data di nascita ovvero codice fiscale) prevedendo espressamente che tali generalità costituiscano requisiti essenziali del titolo.
Tale previsione legislativa ha la funzione di evitare ai soggetti che abbiano lo stesso nome il danno morale ed economico che può essere causato da un protesto ingiustamente levato per omonimia.
Cancellazione per pagamento del titolo entro 12 mesi dalla data di levata del protesto
La presentazione della domanda può avvenire anche se è trascorso un anno dalla data del protesto, purché sia dimostrato che il pagamento è avvenuto entro un anno dalla data del protesto.
Documentazione da presentare:
- modulo compilato e firmato dal debitore.
- marca da bollo da Euro 16.00 € da apporre sul modulo. (ATTENZIONE: A far data dal 26 giugno 2013, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25/06/2013), ridetermina, con l'art. 7-bis, comma 3, le misure dell'imposta fissa di bollo: quelle attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00)
- titolo in originale, quietanzato, comprensivo dell'atto di protesto.
- La quietanza rilasciata dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria sconta l'imposta di bollo pari ad Euro 2,00 (art. 13, comma 1, D.M. 20 agosto 1982) (ATTENZIONE: A far data dal 26 giugno 2013, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25/06/2013), ridetermina, con l'art. 7-bis, comma 3, le misure dell'imposta fissa di bollo: quelle attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00)
- diritti di segreteria (Euro 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione).
- fotocopia documento di riconoscimento del debitore richiedente.
- fotocopia documento di riconoscimento del depositante, in caso sia persona diversa dal richiedente (oltre a quanto previsto dal punto precedente).
nel caso di smarrimento del titolo dopo aver eseguito il pagamento, occorre allegare alla domanda:
- decreto di ammortamento da richiedere al Tribunale di Nuoro.
Cancellazione del protesto per avvenuta riabilitazione
Ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17, il debitore protestato che abbia adempiuto alla obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
Questa procedura è possibile dunque per le cambiali e per gli assegni (art. 17, c. 6-bis, legge 7 marzo 1996 n. 108 e succ. modificazioni).
Per le Cambiali: se il pagamento è avvenuto dopo un anno dalla data di protesto;
Per gli Assegni: la riabilitazione è l'unica procedura da adottare perchè la legge non prevede la cancellazione degli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla data di protesto.
La riabilitazione è accordata con Decreto del Presidente del Tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
Ottenuto il Decreto di riabilitazione, occorre chiedere la cancellazione anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando apposita istanza al Presidente della Camera di Commercio.
Documentazione da presentare:
- modulo compilato e firmato dal debitore.
- marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul modulo. (ATTENZIONE: A far data dal 26 giugno 2013, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25/06/2013), ridetermina, con l'art. 7-bis, comma 3, le misure dell'imposta fissa di bollo: quelle attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00)
- copia conforme del Decreto di riabilitazione.
- diritti di segreteria (Euro 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione).
Cancellazione di protesti cambiari per erroneità o illegittimità della levata del protesto
I Pubblici Ufficiali incaricati della levata del protesto (Notai, Segretari Comunali, Ufficiali Giudiziari), qualora abbiano proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto di una cambiale o di un assegno, possono richiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti. Può, inoltre, presentare analoga istanza il soggetto protestato qualora dimostri l'erroneità o l'illegittimità della levata del protesto.
Documentazione da presentare:
Per le domande presentate dal soggetto protestato:
- modulo compilato e firmato dal debitore.
- marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul modulo. (ATTENZIONE: A far data dal 26 giugno 2013, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25/06/2013), ridetermina, con l'art. 7-bis, comma 3, le misure dell'imposta fissa di bollo: quelle attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00)
- titolo/i di cui si chiede la cancellazione.
- attestazione del Pubblico Ufficiale comprovante l'illegittima o erronea levata del protesto.
- diritti di segreteria (Euro 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione).
Per le domande presentate da pubblico ufficiale:
- mdulo compilato e firmato, con sigillo Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto.
- marca da bollo da Euro 16,00 da apporre sul modulo. (ATTENZIONE: A far data dal 26 giugno 2013, il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25/06/2013), ridetermina, con l'art. 7-bis, comma 3, le misure dell'imposta fissa di bollo: quelle attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00)
- estratto del repertorio registro protesti.
- attestazione del Pubblico Ufficiale comprovante l'illegittima o erronea levata del protesto.
- diritti di segreteria (Euro 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione).
La Camera non entra nel merito di problematiche che sono all'origine del protesto (es. truffe, furti, controversie contrattuali e simili), le quali andranno sollevate davanti al competente Tribunale.
Assegni
Il protesto dell'assegno determina tre tipi di conseguenze:
- Iscrizione nell'archivio C.A.I.(Centrale Allarme Interbancaria) gestito dalla Banca d'Italia per informazioni utili al sistema creditizio (banche e uffici postali);
- Sanzione amministrativa (Legge n. 386/1990 - D.Lgs. n. 507/1999) applicata dall'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);
- Iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti gestito dalle Camere di Commercio.
Nel caso di protesto avvenuto per mancanza di fondi, effettuando il pagamento entro 60 gg. (artt. 8 e 8-bis Legge n. 386/1990) si evitano le conseguenze di cui ai punti 1 e 2 (CAI e sanzione amministrativa). La prova del pagamento deve essere fornita alla banca trattaria e al Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto (Notaio, Segretario Comunale, Ufficiale Giudiziario o Banca d'Italia).
La normativa non prevede la cancellazione dal Registro Informatico del protesto per gli assegni, anche se il pagamento è avvenuto entro un anno dalla levata del protesto. Quindi il debitore che provvede al pagamento dell'assegno può chiedere, la riabilitazione al Presidente del Tribunale competente e successivamente inoltrare istanza di cancellazione dal Registro Informatico al Presidente della Camera di Commercio (stesso iter per la cambiale pagata dopo un anno dalla levata del protesto).
Gli assegni postali vengono protestati dalla Stanza di Compensazione della Banca d'Italia con sede a Roma o Milano. Pertanto, per tali protesti, l'istanza di cancellazione va presentata alla competente Camera di Commercio che ha effettuato la pubblicazione del protesto. La modulistica per la cancellazione e le relative informazioni sono disponibili sui siti internet delle Camere di Commercio di Roma e Milano.
Per informazioni rivolgersi a:
Protesti
- Indirizzo
- Via Papandrea, 8 08100 Nuoro
- Orari
- Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; Il Lunedì e il Martedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00
- Telefono
- 0784 242515 - 0784 242550
- regolazionemercato@nu.camcom.it
- PEC
- attivitareg@nu.legalmail.camcom.it